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Ordinanza — n. 24452/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against agreed penalty sentences dismissed for being outside statutory grounds and lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24452/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Schiavone and Lorusso inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The applicants challenged agreed penalty sentences for drug offenses and weapon possession, arguing various grounds including sentencing errors. The court rejected these claims because they fell outside the specific statutory exceptions allowing appeals against agreed pleas and were deemed too generic to constitute valid legal objections.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against agreed plea sentences are inadmissible unless based on specific statutory grounds such as the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, legal misqualification, or illegality of the penalty, and must be rejected if these grounds are absent or generic.

Parole chiave

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agreed plea sentence cassation appeal inadmissibility statutory grounds for appeal drug trafficking offense court costs and fine violazioni della legge sulle armi traffico aggravato di stupefacenti consumo di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che i ricorsi sono stati proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LORUSSO ONOFRIO nato a BARI il 17/05/1996 SCHIAVONE MICHELE nato a BARI il 12/09/2004 avverso la sentenza del 10/09/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che Michele Schiavone e Onofrio Lorusso, tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 10 settembre 2024 dal G.U.P. del Tribunale di Bari, con cui, nell'ambito di un articolato procedimento penale in tema di stupefacenti e detenzione di armi, sono state applicate le seguenti pene: anni 4, mesi 4 di reclusione ed euro 30.000 di multa per Schiavone e anni 4 di reclusione ed euro 60.000 di multa per Lorusso; fatti commessi in Bari il 29 settembre 2023.

Considerato che i ricorsi sono stati proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, risultando del tutto generiche le doglianze sollevate in punto di pena avverso il contenuto della decisione impugnata.

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2025.