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Ordinanza — n. 24451/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to implicit waiver of nullity objection regarding penalty modification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24451/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals by Vultur and Dochita inadmissible, ordering them to pay procedural costs. The appellants argued that the appellate court's modification of the sentence violated their natural judge rights, but the court found this objection implicitly waived. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the admissibility criteria for challenges to penalty determinations under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.: In appeals for settlement, appeals against Art. 599 bis sentences are admissible only for specific grounds, while complaints regarding waived reasons or penalty determination defects are inadmissible if not raised as absolute nullity.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility natural judge violation penalty modification waiver settlement procedure appeal procedural nullity defect revisione della sentenza penale procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
278170), che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.) è inammissibile, avendo la giurisprudenza di legittimità più volte affermato (cfr.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 110 cod. pen
pen., ha rideterminato in anni 7, mesi 6 di reclusione ed euro 20.000 di multa la pena inflitta a Vasile Vultur e in anni 7 di reclusione ed euro 18.000 di multa la pena inflitta a Dumitru Vladut Dochita, in ordine al reato previsto dagli art. 110 cod. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
278170), che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VULTUR VASILE nato il 06/10/1992 DOCHITA DUMITRU VLADUT nato il 20/09/2001 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 4 giugno 2024, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione resa dal G.I.P. presso il Tribunale di Ravenna 1'8 maggio 2023, pronunciandosi ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato in anni 7, mesi 6 di reclusione ed euro 20.000 di multa la pena inflitta a Vasile Vultur e in anni 7 di reclusione ed euro 18.000 di multa la pena inflitta a Dumitru Vladut Dochita, in ordine al reato previsto dagli art. 110 cod. pen. e 73, comma 1, 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 a loro ascritto; fatti commessi in Ravenna il 22 aprile 2022.

Il comune difensore di Vultur e Dochita ha proposto ricorso per cassazione, con cui ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata, rispetto all'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, emessa da un giudice diverso da quello naturale che aveva celebrato il giudizio. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.) è inammissibile, avendo la giurisprudenza di legittimità più volte affermato (cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.

La doglianza sollevata dai ricorrenti non rientra tra quelle ammesse in questa sede, dovendosi rilevare che vi fu implicita rinuncia al motivo processuale ora riproposto, che peraltro si palesava come manifestamente infondato, non integrando in sè alcuna nullità assoluta la modifica del G.U.P. prima della fase deliberativa. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2