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Ordinanza — n. 24450/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain dismissed for lack of statutory grounds under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24450/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed outside the specific exceptions permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a plea bargain sentence for drug trafficking, but the court found no errors regarding the defendant's will, legal qualification, or sentencing. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A cassation appeal against a plea bargain judgment is admissible only for specific grounds; if none are present, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal Cassation inadmissibility drug trafficking offense sentencing review limits procedural exhaustion commisurazione della pena per traffico di stupefacenti contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEQIRI ELSID nato il 25/09/1988 avverso la sentenza del 17/09/2024 del GIP TRIBUNALE di FERRARAudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che Elsid Beqiri, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 17 settembre 2024 dal G.U.P. del Tribunale di Ferrara, con cui gli è stata applicata la pena di anni 3, mesi 2 di reclusione ed euro 12.000 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1 bis, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti accertati in Comacchio il 21 ottobre 2023.

Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, non rivelando alcuna criticità né la qualificazione giuridica dei fatti, né la determinazione del trattamento sanzionatorio.

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2025.