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Ordinanza — n. 24449/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of mandate and as a repetition of already decided issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24449/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the absence of a specific power of attorney from the absent defendant and because the arguments merely repeated issues already resolved by the lower court. The defense raised procedural violations and substantive errors regarding liability and sentencing, but the court found these arguments lacked novelty and fell outside the scope of a legitimacy review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1-quater, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: An appeal is inadmissible if filed without a specific power of attorney from the absent party and if the grounds raised are merely repetitions of issues already definitively settled by the contested judgment.

Parole chiave

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lack of mandate inadmissible appeal repetition of issues legitimacy review procedural costs accoglimento parziale del contribuente assistenza amministrativa fiscale procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1-quater, c.p.p.
Rilevato innanzitutto che il ricorso è stato proposto il 14 giugno 2024, in assenza di specifico mandato a impugnare conferito dall'imputato assente al difensore di fiducia, il che integra un primo e assorbente profilo di inammissibilità dell'impugnazione, trovando applicazione l'art. 581, comma 1-quater, cod.
Art. 2, comma 1, lett. o), Legge 9 agosto 2024, n. 114
114, il cui art. 2, comma 1, lett.
Art. 616, c.p.p.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 12613 del 15/01/2025
in termini Sez. 5, n. 12613 del 15/01/2025, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANKOLLARI ERVIS nato il 26/10/1983 avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catania del 30 maggio 2024 che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Catania 1'8 ottobre 2019, ha rideterminato in anni 1 di reclusione ed euro 1.000 di multa la pena a carico di Mankollari Ervis, ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto accertato in Aci Sant'Antonio il 23 marzo 2018.

Rilevato innanzitutto che il ricorso è stato proposto il 14 giugno 2024, in assenza di specifico mandato a impugnare conferito dall'imputato assente al difensore di fiducia, il che integra un primo e assorbente profilo di inammissibilità dell'impugnazione, trovando applicazione l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. per i ricorsi, come quello in esame, proposti prima dell'entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, il cui art. 2, comma 1, lett.

o) ha riformato la predetta norma processuale (cfr. in termini Sez. 5, n. 12613 del 15/01/2025, Rv. 287859). Evidenziato che, in ogni caso, il ricorso risulta comunque inammissibile anche nel merito, risolvendosi le censure difensive, riferite rispettivamente all'asserita violazione degli art. 529, 507 e 721 cod. proc. pen. (primo motivo), alla conferma del giudizio di responsabilità (secondo motivo) e al trattamento sanzionatorio (terzo motivo) nella sostanziale riproposizione di questioni che nella sentenza impugnata hanno già trovato adeguate e pertinenti risposte (pag. 3 sul tema dell'estradizione, pag. 4 e 5 sul giudizio di responsabilità e pag. 5 in punto di pena, che peraltro è stata significativamente ridotta con il riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità).

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio