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Ordinanza — n. 24448/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against reduced sentences as merit arguments are inadmissible in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24448/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeals by Boscarino and Coniglio inadmissible, ordering them to pay procedural costs. The appellants argued against the appellate court's reduction of their sentences, but the Court found their grounds insufficient and not specific enough for cassation review. The decision rests on the principle that merit-based disagreements regarding sentencing cannot be raised at the stage of legal scrutiny.

Regesto Legislator

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Art. 609, Art. 610, Art. 616 c.p.p.; appeals based on merit disagreements regarding sentencing are inadmissible in cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeals sentencing reduction cassation review merit arguments procedural costs sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda gravità della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata in punto di pena risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che non sono consentiti in sede di legittimità (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOSCARINO ANGELO nato a SIRACUSA il 08/12/1988 CONIGLIO FELICE nato a SIRACUSA il 11/05/1984 avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catania del 27 maggio 2024 che, pronunciandosi a seguito della sentenza n. 43711 del 19 settembre 2023, con cui la Quarta Sezione di questa Corte aveva annullato con rinvio la decisione della Corte di appello di Firenze del 6 maggio 2022 limitatamente alla statuizione concernente l'aggravante ex art. 74, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, ha escluso la predetta aggravante e, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Catania il 9 maggio 2019, ha rideterminato le pene a carico degli imputati Angelo Boscarino e Felice Coniglio, per quanto in questa sede rileva, nei seguenti termini: anni 6 di reclusione per Boscarino, ritenuto colpevole dei reati ex art. 73 e 74 del d.

RR. n. 309 del 1990 (capi 1, 2 e 4), anni 5 e mesi 4 di reclusione per Coniglio, ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 73 e 74 del d. P.R. n. 309 del 1990 (capi 1 e 2). Letta la memoria trasmessa il 29 gennaio 2025 dall'avvocato Francesco Villardita, difensore di fiducia del ricorrente Felice Coniglio, il quale ha chiesto di ritenere ammissibile il ricorso. Osservato che l'unico motivo del ricorso di Boscarino e i due motivi del ricorso di Coniglio, concernenti in termini sovrapponibili il trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati, sia perché non adeguatamente specifici, sia perché devono escludersi profili di illegittimità nella rideterminazione della pena operata dalla Corte di appello, che ha mitigato per entrambi gli imputati le pene inflitte dal primo giudice, senza che al riguardo venga in rilievo alcuna ipotesi di reformatio in peius, risultando altresì spiegate, per ciascun ricorrente, le ragioni per cui le riconosciute attenuanti generiche non sono state applicate nella massima estensione.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata in punto di pena risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che non sono consentiti in sede di legittimità (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere a carico dei ricorrenti del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbra