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Ordinanza — n. 24446/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug conviction due to lack of legal grounds for re-evaluating evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24446/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug possession. The defense argued for a re-evaluation of evidence and generic mitigation, but the court found these arguments outside the scope of a legality review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: Appeals must be based on legal errors, not re-evaluation of evidence or factual disputes, which fall within the exclusive domain of the trial courts.

Parole chiave

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drug possession conviction inadmissible appeal scope of legality review generic mitigation Corte di Cassazione cooperazione di polizia traffico aggravato di stupefacenti favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 5 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCIANO FABIO nato a REGGIO CALABRIA il 28/08/1986 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 7 maggio 2024, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria il 30 maggio 2018, con la quale Fabio Marcianò era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 e mesi 8 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Reggio Calabria il 20 giugno 2016 Osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno valorizzato gli accertamenti della Guardia di Finanza, i cui operanti, prima nel corso di un controllo in strada, poi in una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto nella disponibilità di Fabio Marcianò sostanza stupefacente di tipo cocaina, da cui erano ricavabili 103 dosi medie singole, risultando la presenza di droga anche in casa idonea a smentire l'assunto difensivo della destinazione a uso solo personale della sostanza in suo possesso.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è parimenti manifestamente infondato, avendo la Corte di appello rimarcato, in modo non illegittimo, l'assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, non potendo ritenersi tale la spontanea consegna dello stupefacente, in quanto avvenuta su invito degli operanti, che avevano già notato una protuberanza all'interno dei suoi pantaloni. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue l'onere del pagamento delle spese del procedimento e della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 20