Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24444/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for re-litigating already decided criminal guilt facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24444/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Silipo inadmissible. The appellant challenged the appellate court's confirmation of his criminal guilt regarding an omission to report arrest home confinement after receiving income support. The court ruled that this issue had already been definitively resolved by the lower courts and could not be re-examined under the principle of finality.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 7 comma 2 d.lgs. n. 4/2019; Art. 616 c.p.p.: The court declares an appeal inadmissible when the defendant attempts to re-litigate the criminal relevance of facts already conclusively determined by the court of first instance or appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal guilt confirmation omission to report confinement income support benefit inadmissible appeal principle of finality reiterazione di reati penali revisione in materia penale riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 7 comma 2 del decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019
Art. 7 ter del decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILIPO FRANCESCO nato a CROTONE il 28/07/1984 avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 17 maggio 2024 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Crotone il 15 giugno 2023, ha ridotto a mesi 8 di reclusione la pena inflitta a Francesco Silipo, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019; fatto commesso in Cutro in data successiva al 23 settembre 2021.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente ritenuto penalmente rilevante la condotta dell'imputato; questi, infatti, dopo aver conseguito il reddito di cittadinanza, ha omesso di comunicare all'ente erogatore di essere stato sottoposto agli arresti domiciliari in data 23 settembre 2021, integrando tale omissione la sussistenza del reato, venendo in rilievo un'informazione rilevante ai fini della sospensione del beneficio, ai sensi degli art. 7 e 7 ter del decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019.

Ritenuto che la doglianza difensiva si articola nella riproposizione di una questione, ossia la rilevanza penale del fatto, che nella sentenza gravata ha già trovato una risposta pertinente. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio2025.