Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and outside statutory grounds for challenging plea agreement sentences.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Bouallali Ayoub, Debdoubi Yassin, and Debdoubi Oussama inadmissible. The applicants challenged a plea agreement sentence imposed for drug offenses in Capannori, but their complaints were deemed too generic. The court ruled that the appeals did not fall within the specific statutory grounds for challenging plea agreement sentences under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea agreement sentences are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, legal misqualification, or illegality of the penalty; generic complaints regarding the content of the decision are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOUALLALI AYOUB nato il 13/11/1996 DEBDOUBI YASSIN nato il 02/01/2005 DEBDOUBI OUSSAMA nato il 01/01/2001 avverso la sentenza del 19/07/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LUCCAudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che Debdoubi Yassin, Debdoubi Oussama e Bouallali Ayoub, tramite il loro comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena concordata emessa dal G.U.P. del Tribunale di Lucca il 19 luglio 2024, con la quale, nell'ambito di un procedimento penale in tema di stupefacenti, è stata applicata a ciascuno dei ricorrenti la pena di anni 3 di reclusione ed euro 14.000 di multa; fatti commessi in Capannori fino al 23 febbraio 2024.
Considerato che i ricorsi sono stati proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, risultando del tutto generiche le doglianze sollevate avverso il contenuto della decisione impugnata.
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2025.