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Ordinanza — n. 24412/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding technical 'discharge' under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24412/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity regarding the alleged technical 'discharge' violation. The appellant argued a procedural error without addressing the specific facts of the lower court's decision, which noted the business's long history and the defendant's failure to provide required documentation. The court ruled that the generic claim constituted a new ground not properly contested in the appellate summary, violating procedural rules on late arguments.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specificity by failing to contest the specific grounds of the appellate summary, as new violations must be explicitly raised in the appellate proceedings.

Parole chiave

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lack of specificity appellate summary technical discharge late argument procedural inadmissibility caso poco grave gravi addebiti penali carenza di legittimazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.
articolo 581 cod. proc. pen
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorsoper difetto di specificità ai sensi dell’articolo 581 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella
Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile
Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.;Sez.
Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro
8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.;Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro, n.m.; Sez.
Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli
33415 del 19/05/2023, Lazzaro, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv.
Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri
270627 –01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Sez. 2, n. 9028/2014
270627 –01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto daGalati Benito Luciano, nato a Monterosso Calabro il 07/01/1934, avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 05/07/2024 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti RITENUTO IN FATTOE IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia del 14/02/202 3 , che aveva condannato Galati Benito Luciano,in relazione al delitt o di cui a ll’ art. 1 3 7 d. lgs. 152 / 200 6 alla pena di mesi 3 di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, con sospensione condizionale della pena subordinata alla bonifica e al ripristino.

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di uno “scarico” in senso tecnico.

3. Ilricorso è inammissibile. Esso, infatti, è assolutamente aspecifico, non confrontandosi minimamente con il contenuto della sentenza impugnata(la quale evidenzia che l’attività di autolavaggio/gommista era stata denunciata nel 1970 e alla camera di commercio non risultava mai chiusa;che l’imputato all’atto del controllo si era riservato di produrre la documentazione amministrativa necessaria, mai consegnata; che sul posto era presente attrezzatura pertinente a tale attività),limitandosi a generiche considerazioni circa la nozione di “scarico”, deduzione peraltro neppure sollevata tra i motivi di appello, come risulta dal non contestato riepilogo dei motivi di appello (come noto, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo;v., ex multis, Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.;

Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.;Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 –01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066).

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorsoper difetto di specificità ai sensi dell’articolo 581 cod. proc. pen.. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l’11 aprile 2025.