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Ordinanza — n. 24411/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of nullity objections via contracted procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24411/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of a conviction for theft. The appellant argued for the nullity of witness statements by his mother and partner, but the court noted that the contracted procedure precludes raising such objections unless they are absolute nullities. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 199 c.p.p.; Art. 183 lett. a c.p.p.; Art. 179 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In a contracted criminal procedure, the defendant implicitly waives all objections to procedural nullities, barring them except for absolute nullities that cannot be cured.

Parole chiave

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contracted procedure waiver of nullity absolute nullity implied acquiescence procedural inadmissibility testimonianza della vittima membro della famiglia contestazione della presunzione di paternità

Disposizioni normative citate

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Art. 199 c.p.p.
Art. 183 lett. a c.p.p.
In secondo luogo, ha correttamente evidenziato che la stessa scelta del rito contratto impedisce all’imputato di eccepire eventuali nullità: trattasi infatti di una forma di acquiescenza tacita (art. 183 lett. a c.p.p.) ( v.
Art. 179 c.p.p.
234835-01), per effetto della quale l’imputato accetta gli effetti degli atti e,pertanto, costituisce un a forma di sanatoria tacita delle nullità, con l’unicosbarramento costituito dalle nullità assolute, che sono insanabili (art. 179 c.p.p.), caso certamente non ricorrente nel caso di specie.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.
articolo 199 cod. proc. pen
Come correttamente evidenziato dai giudici di appello,l’articolo 199 cod. proc. pen.
art. 179 c.p
234835-01), per effetto della quale l’imputato accetta gli effetti degli atti e,pertanto, costituisce un a forma di sanatoria tacita delle nullità, con l’unicosbarramento costituito dalle nullità assolute, che sono insanabili (art. 179 c.p.p.), caso certamente non ricorrente nel caso di specie.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 39298 del 26/09/2006
Sez. U, n. 39298 del 26/09/2006 -dep.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto daEgarter Kevin, nato a Corigliano Calabro il 28/03/2000, avverso la sentenza del 14/10/2024 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catan zaro confermava l a sentenza del GUP del Tribunale di Castrovillari del 05/07/2022, che aveva condannato Egarter Kevinin ordine al delitt o di cui a ll’ articol o 73, comm a 5 , d.P.R. 309/1990, alla pena di mesi4 di reclusione ed euro 600,00 di multa .

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione , lamentando la nullità delle dichiarazioni accusatorie della madre del ragazzo e del suo convivente e a cascata l’insufficienza degli elementi raccolti per fondare una pronuncia di condanna.

3. Il ricorso è inammissibile. Come correttamente evidenziato dai giudici di appello,l’articolo 199 cod. proc. pen. precisa che anche i prossimi congiunti devono deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza,ovvero essi (la madre dell’imputato) o un loro prossimo congiunto (il suo coniuge o compagno) sono offesi dal reato. In secondo luogo, ha correttamente evidenziato che la stessa scelta del rito contratto impedisce all’imputato di eccepire eventuali nullità: trattasi infatti di una forma di acquiescenza tacita (art. 183 lett. a c.p.p.) ( v. Sez. U, n. 39298 del 26/09/2006 -dep. 28/11/2006, Cieslinsky, Rv. 234835-01), per effetto della quale l’imputato accetta gli effetti degli atti e,pertanto, costituisce un a forma di sanatoria tacita delle nullità, con l’unicosbarramento costituito dalle nullità assolute, che sono insanabili (art. 179 c.p.p.), caso certamente non ricorrente nel caso di specie.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissatain euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso l’11 apri