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Ordinanza — n. 24400/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against agreed sentencing dismissed as inadmissible due to lack of specific statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24400/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Orsi Andrea inadmissible regarding a sentence imposed via a plea agreement. The defendant argued for violation of law concerning the inapplicability of Article 129 of the Code of Criminal Procedure and lack of reasoning. The court ruled that appeals against agreed sentencing are strictly limited to specific statutory grounds, rendering generic complaints about reasoning or general nullity inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against agreed sentencing are admissible only for specific statutory grounds, excluding general complaints regarding the reasoning of the judgment or nullities unrelated to the plea.

Parole chiave

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agreed sentencing appeal inadmissible cassation Article 448 c.p.p. plea agreement limits lack of reasoning imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.
Art. 129 c.p.p.
Va altresì ricordato che il giudice, nel pronunciare sentenza di patteggiamento, resta sempre tenuto ad accertare l’insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod.
D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Lecce, sull’accordo delle parti, applicava a Orsi Andrea, per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R.
articolo 129 c.p
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui si lamenta violazione di legge con riguardo alla ritenuta inapplicabilità dell’articolo 129 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
Va altresì ricordato che il giudice, nel pronunciare sentenza di patteggiamento, resta sempre tenuto ad accertare l’insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016
Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022
269072; Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020
272014; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Orsi Andrea, nato Gagliano del Capo il 28/07/1979, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce del 08/11/2024 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Lecce, sull’accordo delle parti, applicava a Orsi Andrea, per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, la pena di anni 3 di reclusione e 13.000,00 euro di multa.

2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui si lamenta violazione di legge con riguardo alla ritenuta inapplicabilità dell’articolo 129 c.p.p. e alla mancanza di motivazione.

3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

In relazione al proposto generico motivo di censura, è nozione consolidata che l’applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (ex multis, Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, dep. 2017, Moretti, Rv. 269072; Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv. 282761). Va altresì ricordato che il giudice, nel pronunciare sentenza di patteggiamento, resta sempre tenuto ad accertare l’insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., ma l’eventuale vizio di motivazione non è più censurabile con il ricorso per cassazione, nel chiaro intento del legislatore della novella di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevolezza valorizzando, per converso, il consenso prestato dall’imputato, rispetto al quale si apprezza come superfluo e contraddittorio un motivo di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (ex multis, ad es.

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in