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Ordinanza — n. 24384/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as it seeks merits review outside the scope of the jurisdictional proceeding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24384/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Khiar Mohamed Zien inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The Court of Supervision in Genoa had rejected his request for home detention based on the severity of the crime and the need for continued personality assessment. The Court ruled that the appellant's arguments sought a substantive re-evaluation of the case merits, which is outside the scope of this jurisdictional proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 47-ter Ord. pen.; Art. 606 c.p.p.: Appeals in supervision proceedings are limited to legal violations and motivational defects; requests for a new assessment of substantive merits are inadmissible.

Parole chiave

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supervision proceeding home detention request inadmissible appeal merits review jurisdictional limits allegazioni insufficientemente motivate mancata prova di parzialità difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 47-ter Ord. pen.
Art. 606 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHIAR MOHAMED ZIEN nato il 15/05/1947 avverso l'ordinanza del 12/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Khiar Mohamed Zien sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato infatti che il Tribunale di sorveglianza di Genova, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto la domanda di detenzione domiciliare ritenendo (pur tenuto conto del fatto che si tratta di persona ultrasettantenne) di non potere formulare, allo stato, una prognosi di non recidivanza nei confronti dell'odierno ricorrente causa della gravità del reato commesso, del breve periodo di carcerazione sino ad ora sofferto e della necessità, evidenziata dal gruppo di osservazione e trattamento del carcere ove si trova ristretto, di proseguire nell'osservazione della personalità al fine di valutarne l'affidabilità esterna;

Rilevato che il condannato, rispetto a tale compiuto e logico ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo per respingere la sua richiesta ex art. 47-ter Ord. pen.; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 giugno