Italian court dismisses appeal against execution order due to lack of continuity between crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Samanta Neziroski inadmissible, ordering her to pay legal fees and a fine. The court found the original order valid because the crimes lacked the necessary continuity under Article 81 of the Penal Code, given the time gaps and different locations. Consequently, the court rejected the argument that the crimes were part of a single criminal plan.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 2, cod. pen.; The court must reject an appeal against an execution order regarding multiple crimes if the facts demonstrate distinct criminal resolutions rather than a continuous criminal plan.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEZIROSKI SAMANTA nato a ALBA il 02/03/1994 avverso l'ordinanza del 10/03/2025 del GIP TRIBUNALE di LA SPEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Vdc)
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Sannanta Neziroski è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che la predetta, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi tenuto conto della distanza temporale intercorsa tra di essi e dei diversi luoghi di commissione.
In tale contesto i reati commessi sono riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Considerato che le censure della ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell'esecuzione; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 giugno 2