Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of special defense counsel signature under 2017 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonino Ballatore inadmissible de plano because it was signed personally rather than by a registered special defense counsel. The court noted that both the appealed order and the appeal occurred after August 3, 2017, when legislation mandated such signatures for criminal appeals to avoid inadmissibility. Consequently, the appeal was rejected without merit, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. Appeals filed after the entry into force of Law No. 103/2017 must be signed by special defense counsel; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano and subjects the appellant to costs and fines.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALLATORE ANTONINO nato a MAZARA DEL VALLO il 06/12/1979 avverso l'ordinanza del 05/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Genova del 5 febbraio 2025 è stato proposto personalmente da Antonino Ballatore e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al giorno 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 giugno 2025.