Court dismisses appeal as manifestly unfounded due to repetition of lower court arguments and generic necessity claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by David Hima inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appeal manifestly unfounded because it merely repeated the arguments used by the Court of Appeal of Rome to reject the original grievance. Furthermore, the court rejected the claim of necessity as it was too generic and lacked specific details regarding the need to attend his wife's childbirth.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded due to the repetition of arguments already examined by the lower court or if the invoked state of necessity is deduced in a generic manner without specific factual elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HIMA DAVID nato il 12/11/1989 avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di David Hima manifestamente infondato poiché non si confronta le compiute argomentazioni svolte dalla Corte territoriale per respingere il suo gravame riproponendo, in sostanza, le censure sollevate con l'atto di appello; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Roma ha correttamente osservato che la nomina di un difensore di ufficio non impediva al già nominato difensore di fiducia di produrre documentazione e di nominare un sostituto processuale; Rilevato, inoltre, che la sentenza impugnata ha escluso l'invocato stato di necessità da parte dell'imputato evidenziando, senza incorrere in evidenti vizi logici, che esso era stato dedotto in modo del tutto generico e che lo stesso ricorrente, in sede di convalida dell'arresto, non aveva fatto cenno alla necessità di assistere al parto della moglie;
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 giugno 202