Italian Court dismisses appeal against execution order due to lack of continuity between crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Manuela Konovalov inadmissible, upholding the execution tribunal's order. The court found that the crimes lacked continuity because they were committed in different locations, separated by long periods of detention, and involved distinct criminal resolutions. Consequently, the applicant's request for leniency based on crime continuity was rejected as unsupported by the evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 605, cod. proc. pen.: The absence of temporal proximity, geographic dispersion, and uniform execution methods between offenses precludes the legal presumption of continuity required for mitigating sentencing institutions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KONOVALOV MANUELA nato a UDINE il 14/08/1970 avverso l'ordinanza del 10/03/2025 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Manuela Konovalov è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che la predetta, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi tenuto conto della distanza temporale intercorsa tra di essi, dei diversi luoghi di commissione (sparsi lungo tutto il territorio nazionale), delle diverse modalità esecutive e dei numerosi arresti e periodi di detenzione che hanno intervallato le varie violazioni di legge da lei perpetrate.
In tale contesto i reati commessi sono riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale (confermata anche dalla ripetuta utilizzazione di false generalità per ottenere illegittimamente, più volte, la sospensione condizionale della pena) non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Considerato che le censure della ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell'esecuzione;
Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 giug