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Ordinanza — n. 24374/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding prison collaboration request due to contradictory evidence and statutory changes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24374/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Francesco Macrì's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The Tribunal of Surveillance had rejected his request for collaboration with justice because records showed no such cooperation and he denied links to organized crime. The Court upheld this decision, noting the contradiction in his statements and the fact that the new Article 4-bis of the Penal Code no longer requires collaboration for certain benefits.

Regesto Legislator

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Art. 58-ter Ord. pen.; Art. 4-bis Ord. pen.: The Court of Cassazione holds that an appeal against a surveillance tribunal's rejection of a collaboration request is inadmissible when the request contradicts the detainee's prior representations to prison staff and when the statutory framework no longer mandates such collaboration as a prerequisite for benefits.

Parole chiave

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prison collaboration request organized crime denial contradictory evidence Article 4-bis Penal Code inadmissible appeal surveillance tribunal court costs and fine collaboratore della Securitate

Disposizioni normative citate

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Art. 58-ter Ord. pen.
Rilevato che il ricorso di Francesco Macrì è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Bologna, decidendo sulla richiesta di accertamento della collaborazione ex art. 58-ter Ord.
Art. 4-bis Ord. pen.
Considerato che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa degli elementi processuali da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, dal Tribunale di sorveglianza e che, comunque, non tengono conto della nuova formulazione dell'art. 4-bis Ord.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACRI' FRANCESCO nato a CROTONE il 20/08/1971 avverso l'ordinanza del 14/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Francesco Macrì è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Bologna, decidendo sulla richiesta di accertamento della collaborazione ex art. 58-ter Ord. pen. avanzata dal detenuto, ha osservato che non risulta che dagli atti che, allo stato, tale collaborazione sia avvenuta e che, inoltre, esiste una contraddizione tra detta richiesta e quanto rappresentato dal Macrì agli operatori penitenziari ai quali ha negato qualsiasi collegamenti con la criminalità organizzata;

Considerato che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa degli elementi processuali da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, dal Tribunale di sorveglianza e che, comunque, non tengono conto della nuova formulazione dell'art. 4-bis Ord. pen. in forza del quale la collaborazione con la giustizia non costituisce più requisito indispensabile per la fruizione dei benefici penitenziari in ipotesi di soggetti condannati per reati ricompresi in detto articolo; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 giugno 20