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Ordinanza — n. 24372/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against execution order denying criminal continuability due to lack of planning evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24372/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Maurizio Desideri's appeal against the execution order inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court correctly denied criminal continuability because the crimes occurred too far apart in time and differed significantly in execution methods and locations. Consequently, the court ruled that each crime represented an independent criminal resolution rather than a single planned course of action.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 605 c.p.p.: Criminal continuability requires evidence of premeditation from the first crime's consummation; absence of such planning, particularly due to significant temporal gaps and differing execution details, precludes applying favorable institutions.

Parole chiave

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criminal continuability premeditation evidence temporal distance execution methods inadmissible appeal Cassa delle ammende autonomous resolutions individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
Art. 605 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESIDERI MAURIZIO nato a MARINO il 29/04/1967 avverso l'ordinanza del 06/03/2025 del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Maurizio Desideri è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento - anche parziale - della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche tutti quelli successivi, tenuto conto della notevole distanza temporale intercorsa tra di essi, delle differenti modalità esecutive e dei diversi oggetti e luoghi di commissione degli stessi.

In tale contesto i reati commessi sono riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Considerato che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell'esecuzione; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 giugno