Cassation appeal dismissed because the surveillance judge's interim suspension order is not independently appealable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the surveillance judge's order regarding the interim suspension of the sentence lacks independent appealability. The applicant argued for a suspension of the penalty, but the lower court had already ruled this measure temporary and subject to the tribunal's final decision within forty-five days. Consequently, the court held that such interim acts cannot be challenged directly via cassation, resulting in the dismissal of the request and an order to pay legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Interim orders by the surveillance judge regarding the suspension of sentence execution are not independently appealable to the Court of Cassation as they lose effect upon the tribunal's final decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SANZO FRANCESCO nato a CASTELLANZA il 18/10/1980 avverso l'ordinanza del 28/02/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso è stato proposto avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Taranto in data 28 febbraio 2025 che aveva dichiarato inammissibile la richiesta (avanzata nell'interesse di Francesco Di Sanzo) di sospensione della pena con ammissione in via provvisoria alla misura dell'affidamento in prova o, in subordine, alla detenzione domiciliare o all'affidamento; Ritenuto che tale atto non è impugnabile poiché il provvedimento in tema di sospensione dell'esecuzione della pena ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale adottato dal magistrato di sorveglianza ha natura interinale e perde comunque efficacia con la decisione che il Tribunale di sorveglianza è chiamato ad assumere entro quarantacinque giorni; ne consegue che esso non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione (Sez. 1, n.5483 del 13/01/2010, Rv. 246117 - 01);
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 giugno 2025.