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Ordinanza — n. 24269/2025 — snpen Generato dall'IA

Personal appeal by defendant without lawyer declared inadmissible under new 2017 law requiring counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24269/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Massimo Amarù inadmissible de plano. The procedural flaw was that the appeal was submitted personally by the defendant after August 4, 2017, when legislation removed the right for defendants to file appeals without counsel. The court ruled that such acts must be signed by registered defense lawyers to avoid inadmissibility, citing the specific articles of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by defendants after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible and must be signed by registered defense lawyers.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility defense lawyer requirement Code of Criminal Procedure Law 103/2017 reform de plano inadmissibility legittimazione a ricorrere diritto di agire in giudizio tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Law No. 103/2017

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMARU' MASSIMO nato a GELA il 22/03/1976 avverso l'ordinanza del 23/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'impugnazione in esame è stata proposta personalmente da Massimo Amarù e sottoscritta il 7 febbraio 2025. Osserva il Collegio che sia la notifica del provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 - 01). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Massimo Amarù deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 gi