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Ordinanza — n. 24268/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against knife possession conviction due to lack of procedural admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24268/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared Leonardo Abbruzzese's appeal inadmissible, upholding his conviction for carrying a large knife. The court noted that police investigations immediately following the incident clearly favored the prosecution, finding the weapon's offensive nature and the defendant's criminal record justified the denial of mitigating circumstances. Consequently, the appeal was rejected, and Abbruzzese was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110; Art. 60 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's decision is based on undisputed investigative facts that clearly demonstrate the gravity of the offense and the absence of mitigating circumstances.

Parole chiave

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inadmissible appeal knife possession mitigating circumstances criminal record court costs infrazione alla legge sulle armi porto abusivo di armi violazione semplice della LCStr

Disposizioni normative citate

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Art. 4 comma 3 legge n. 110 del 1975
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 23 gennaio 2025, con la quale la Corte di appello di Milano confermava la decisione impugnata, con cui Leonardo Abbruzzese era stato condannato alla pena di tre mesi di arresto e 500,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n.
Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBRUZZESE LEONARDO (CUI: 01K8Y02) nato a TORRE ANNUNZIATA il 19/07/1985 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 23 gennaio 2025, con la quale la Corte di appello di Milano confermava la decisione impugnata, con cui Leonardo Abbruzzese era stato condannato alla pena di tre mesi di arresto e 500,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, commesso a Milano il 18 agosto 2022. Ritenuto che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti dalla Polizia Locale di Buccinasco risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione processuale di Leonardo Abbruzzese, che, nel corso di un controllo di polizia, veniva trovato in possesso di una roncola, con una lama lunga 28,5 centimetri, che teneva conservata sotto il sedile dell'autovettura su cui viaggiava.

Ritenuto, inoltre, che le caratteristiche spiccatamente offensive della roncola - attestate dalla lunghezza della lama - e la personalità criminale di Abbruzzese inducono a ritenere corretta l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975, invocata nel suo interesse con il terzo motivo del ricorso in esame, anche alla luce del fatto che il ricorrente non forniva alcuna giustificazione in merito al porto dell'oggetto che gli veniva sequestrato il 18 agosto 2022. Ritenuto, infine, che l'elevato disvalore della condotta illecita di Abbruzzese, che risultava gravato da numerose pendenze penali, non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche, che, peraltro, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate per l'imputato (tra le altre, Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso di Leonardo Abbruzzese deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis