Criminal appeal dismissed for inadmissibility regarding arson charges and sentencing balance review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Nicola Lenti inadmissible, upholding his conviction for arson and related charges. The court found that the fire's characteristics met the legal definition of arson under Article 424 of the Penal Code, distinguishing it from mere property damage. Furthermore, the appellate court's balancing of mitigating and aggravating circumstances was deemed a discretionary act of the trial judge, which falls outside the scope of cassation review unless arbitrary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 424 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The crime of arson requires the creation of a fire danger; if no danger arises, it constitutes property damage. Discretionary balancing of sentencing circumstances is reviewable only for arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LENTI NICOLA nato a LIVORNO il 25/03/2003 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 20 febbraio 2025, con la quale la Corte di appello di Firenze confermava la decisione impugnata, con cui Nicola Lenti era stato condannato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione, per i reati di cui ai capi A e B, commessi a Livorno il 15 dicembre 2021. Esaminate, inoltre, le memorie difensive depositate nell'interesse del ricorrente dall'avv. Barbara Luceri, datate 19 maggio 2025. Ritenuto che gli elementi probatori evidenziavano che, nel caso di specie, si era verificato un vero e proprio incendio all'interno dell'abitazione dove Nicola Lenti viveva con la madre, Antonina Chirra, che assumeva connotazioni di diffusività, che investivano le abitazioni confinanti - come riferito dai vicini di casa Sergio Bardini e Daniela Del Tongo -, che non consentivano di prefigurare la fattispecie di cui all'art. 424 cod. pen., in linea con quanto affermato da questa Corte, secondo cui:
«II reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo per cui, in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento, mentre se detto pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità e trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 423 e 424 cod. pen.» (Sez. 2, n. 47415 del 17/10/2014, Giagnosi, Rv. 260832 - 01).
Ritenuto che il giudizio di equivalenza circostanziale censurato dalla difesa del ricorrente - che non consentiva di ritenere le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti - teneva conto della giovane età del ricorrente e che, in ogni caso, tale bilanciamento può essere censurato in sede di legittimità, soltanto laddove costituisca il risultato di un valutazione dosimetrica arbitraria o di un ragionamento illogico e non anche quando la soluzione adottata rappresenti l'espressione del potere discrezionale del giudice di merito, atteso che, come affermato da questa Corte, le statuizioni «relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione [...]» (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01).Per queste ragioni, il ricorso proposto da Nicola Lenti deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.