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Ordinanza — n. 24264/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of mitigating circumstances and minor offense status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24264/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Tommaso Bartolomeo Genovese inadmissible, upholding his conviction for driving without a license while under house arrest. The court found that police investigations clearly favored the prosecution and that Genovese's criminal history precluded generic mitigating factors. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 75 d.lgs. 159/2011; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible when the lower court's conviction is based on clear evidence of guilt, the defendant's conduct lacks the requisite gravity for generic mitigation, and the offense does not meet the threshold for reduced sentencing provisions.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic mitigating circumstances driving without license house arrest violation court costs and fine guida nonostante revoca della patente infrazione privilegiata infrazioni alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 75, comma 2, d.lgs. 5 settembre 2011, n. 159
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 13 gennaio 2025, con la quale la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, con cui Tommaso Bartolomeo Genovese era stato condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs.
Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto, infine, che tali connotazioni della condotta illecita non consentono di prefigurare la particolare tenuità dell'offesa rilevante ex art. 131-bis cod. pen., invocata dalla difesa del ricorrente, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto, infine, che tali connotazioni della condotta illecita non consentono di prefigurare la particolare tenuità dell'offesa rilevante ex art. 131-bis cod. pen., invocata dalla difesa del ricorrente, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone
Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENOVESE TOMMASO BARTOLOMEO nato a ALTOFONTE il 07/01/1986 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 13 gennaio 2025, con la quale la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, con cui Tommaso Bartolomeo Genovese era stato condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 5 settembre 2011, n. 159, commesso a Isola delle Femmine il 9 agosto 2023. Ritenuto che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti dalle Forze dell'ordine risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione processuale dell'imputato, che veniva trovato alla guida di un autoveicolo, pur essendo sottoposto a una misura di sorveglianza con obbligo di soggiorno e sprovvisto di patente di guida.

Ritenuto, inoltre, che l'elevato disvalore della condotta posta in essere da Genovese, che risultava gravato da gravi precedenti penali, non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche, che, del resto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato (tra le altre, Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01). Ritenuto, infine, che tali connotazioni della condotta illecita non consentono di prefigurare la particolare tenuità dell'offesa rilevante ex art. 131-bis cod. pen., invocata dalla difesa del ricorrente, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez.

U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Tommaso Bartolomeo Genovese deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci