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Ordinanza — n. 24261/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses prisoner's appeal regarding DVD access to family under special security regime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24261/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Alfio Sambasile's appeal inadmissible against a surveillance tribunal order denying DVD access to his family. The court held that the prisoner lacked a protected subjective right to challenge the prison administration's discretionary decisions regarding security under the special detention regime of Art. 41-bis of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected as it sought a new evaluation of facts already properly assessed by the lower tribunal.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis Ord. pen.; Art. 35-bis Ord. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A detainee under a special security regime has no actionable subjective right to challenge prison administration decisions regarding internal security measures, rendering such appeals inadmissible.

Parole chiave

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special detention regime prisoner rights security measures discretionary power inadmissible appeal subjective right penal code documenti sensibili

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis Ord. pen.
Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 30 gennaio 2025, con cui il Tribunale di sorveglianza di Cagliari rigettava l'istanza presentata da Alfio Sambasile, che era sottoposto al regime detentivo di cui all'art. 41 -bis Ord.
Art. 35-bis Ord. pen.
Ritenuto che, come costantemente affermato da questa Corte, non sussiste alcuna posizione di diritto soggettivo del detenuto tutelabile con lo strumento del reclamo giurisdizionale previsto dall'art. 35-bis Ord.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso di Alfio Sambasile deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso di Alfio Sambasile deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 39966 del 11/06/2014, Pariante, Rv. 260357 - 01
pen., risultando, in tali casi, la posizione soggettiva del detenuto cedevole rispetto al preminente interesse dello Stato alla tutela della collettività sotto il profilo della sicurezza pubblica (tra le altre, Sez. 1, n. 39966 del 11/06/2014, Pariante, Rv. 260357 - 01).
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMBASILE ALFIO nato a LENTINI il 28/08/1963 avverso l'ordinanza del 30/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 30 gennaio 2025, con cui il Tribunale di sorveglianza di Cagliari rigettava l'istanza presentata da Alfio Sambasile, che era sottoposto al regime detentivo di cui all'art. 41 -bis Ord. pen., finalizzata a ottenere la consegna di DVD contenti immagini dei propri familiari. Ritenuto che il ricorso di Sambasile, articolato in un'unica doglianza, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione dei presupposti per la richiesta di consegna dei DVD controversi, che appare correttamente vagliata dal Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria.

Ritenuto che, come costantemente affermato da questa Corte, non sussiste alcuna posizione di diritto soggettivo del detenuto tutelabile con lo strumento del reclamo giurisdizionale previsto dall'art. 35-bis Ord. pen., in relazione alle questioni che coinvolgono la sicurezza dei soggetti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'art. 41 -bis Ord. pen., risultando, in tali casi, la posizione soggettiva del detenuto cedevole rispetto al preminente interesse dello Stato alla tutela della collettività sotto il profilo della sicurezza pubblica (tra le altre, Sez. 1, n. 39966 del 11/06/2014, Pariante, Rv. 260357 - 01).

Ritenuto che l'insussistenza di una posizione di diritto soggettivo del detenuto deriva dall'insindacabilità delle determinazioni adottate dell'Amministrazione penitenziaria nell'esercizio dei poteri discrezionali funzionali alla tutela della sicurezza interna, che assumono un rilievo valutativo ancor più stringente laddove le pretese azionate dal detenuto riguardino soggetti sottoposti al regime detentivo di cui all'art. 41 -bis Ord. pen. Per queste ragioni, il ricorso di Alfio Sambasile deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giu