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Ordinanza — n. 24260/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for early release as prior revocation and serious conduct justify denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24260/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gioacchino Melara inadmissible, rejecting his request for early release based on the prior revocation of his benefit due to program violations. The Tribunal of Surveillance correctly assessed that Melara's grave conduct during the probationary regime negatively impacted the relevant semi-annual periods, even if not chronically coincident. Consequently, the Court upheld the lower court's decision, citing established jurisprudence on the extension of negative behavioral evaluations to adjacent periods.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when it fails to identify specific aspects for review and instead seeks a new merit assessment, particularly where the lower court correctly applied established case law regarding the negative impact of serious conduct on subsequent release periods.

Parole chiave

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early release appeal probationary regime violation benefit revocation inadmissible appeal behavioral evaluation extension revoca della liberazione condizionale revoca della qualità di rifugiato revisione delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso di Gioacchino Melara deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso di Gioacchino Melara deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, dep. 13/01/2012, Palamara, Rv. 251677 - 01
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELARA GIOACCHINO nato a PALMI il 01/10/1971 avverso l'ordinanza del 04/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 4 febbraio 2025, con cui il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria rigettava l'istanza di concessione della liberazione anticipata presentata da Gioacchino Melara per le frazioni detentive semestrali comprese tra il 4 maggio 2022 e il 3 maggio 2024. Ritenuto che il ricorso di Melara, articolato in un'unica doglianza, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione del merito dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata, che appaiono correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria valutava correttamente il compendio informativo, evidenziando che il ricorrente, durante l'espiazione della pena controversa, in regime di affidamento in prova, commetteva numerose violazioni del programma trattamentale, tanto è vero che il beneficio penitenziario gli veniva revocato dallo stesso Tribunale, con efficacia ex tunc, con ordinanza del 17 settembre 2024. Ritenuto che la gravità delle condotte di Gioacchino Melara esplica i suoi effetti sulle frazioni semestrali in oggetto, pur non essendo del tutto coincidenti cronologicamente, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui «la valutazione della condotta del detenuto, da frazionare normalmente per ciascun semestre, ben può estendersi in negativo anche ai semestri contigui, quando il condannato abbia posto in essere un comportamento particolarmente grave [...]» (Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, dep. 13/01/2012, Palamara, Rv. 251677 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso di Gioacchino Melara deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci