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Ordinanza — n. 24259/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against home detention denial due to high criminal record overriding age benefit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24259/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Domenico Curinga inadmissible, rejecting his request to review the lower court's decision on home detention. Curinga, an elderly man with an extensive criminal history, argued for home detention based on his age, but the Tribunal of Sorveglianza correctly assessed his 'notable criminal persistence.' The court ruled that his severe record made home detention ineffective for special prevention, rendering his age a secondary factor rather than an automatic ground for release.

Regesto Legislator

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Art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354; Art. 616 cod. proc. pen.: The age of the convicted person does not automatically grant home detention when an extensive criminal record demonstrates notable persistence, rendering the measure ineffective for special prevention purposes.

Parole chiave

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home detention denial criminal record assessment age benefit limitation special prevention goals procedural inadmissibility Tribunal of Sorveglianza criminal persistence maggiore età penale

Disposizioni normative citate

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Art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354
Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza dell'Il febbraio 2025, con cui il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria rigettava l'istanza di detenzione domiciliare presentata da Domenico Curinga, ai sensi dell'art. 47 -ter legge 26 luglio 1975, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2010
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURINGA DOMENICO nato a ROSARNO il 01/07/1948 avverso l'ordinanza del 11/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza dell'Il febbraio 2025, con cui il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria rigettava l'istanza di detenzione domiciliare presentata da Domenico Curinga, ai sensi dell'art. 47 -ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). Ritenuto che il ricorso di Domenico Curinga, articolato in un'unica doglianza, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da censurare, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione del merito dei presupposti per la concessione della misura della detenzione domiciliare, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria alla luce della condizione di soggetto ultrasettantenne del ricorrente.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria valutava correttamente il compendio processuale, evidenziando che il condannato vantava un numero elevatissimo di precedenti penali, che non consentivano di formulare un giudizio prognostico positivo nei suoi confronti, che ne rendevano evidente la "spiccata pervicacia criminale", anche alla luce delle indicazioni negative contenute nella relazione di sintesi del 16 settembre 2024. Ritenuto che tali, convergenti, elementi negativi imponevano di ritenere la detenzione domiciliare richiesta da Domenico Curinga inidonea ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie; inidoneità rispetto alla quale la condizione di soggetto ultrasettantenne, non comportando la concessione automatica del beneficio penitenziario invocato, deve ritenersi recessiva (tra le altre, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/20102 Giaccio, Rv. 252921 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Domenico Curinga deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso