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Ordinanza — n. 24258/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding conditional sentence suspension revocation jurisdiction to Messina Tribunal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24258/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Sergio Spuria Orlando inadmissible, upholding the Tribunal of Messina's jurisdiction over the revocation of his conditional sentence suspension. The appellant challenged the October 2024 order revoking the benefit granted by a 2018 Rome sentence due to a new conviction under Article 476 of the Penal Code. The Court ruled that the Messina Tribunal was the correct authority to handle the application of suspension revocation rules based on established case law, thereby rejecting the procedural objection.

Regesto Legislator

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Art. 665, comma 4, cod. proc. pen.; The Tribunal of the place where the final conviction for the new crime was pronounced has exclusive jurisdiction over requests to apply the rules regarding the revocation of conditional sentence suspension.

Parole chiave

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conditional sentence suspension revocation of benefit jurisdiction of Tribunal new conviction procedural inadmissibility revoca della sospensione condizionale remissione della pena ripristino dell'effetto sospensivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 476 cod. pen.
Art. 168 cod. pen.
pen., commesso il 26 settembre 2017 -, per effetto della quale veniva disposta la revoca del beneficio sospensivo concesso Orlando Sergio Spuria, ai sensi dell'art. 168 cod. pen.
Art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
Ritenuto che, ricostruita in questi termini la sequenza procedimentale culminata nel provvedimento impugnato, è il Tribunale di Messina, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 476 cod. pen
art. 168 cod. pen
pen., commesso il 26 settembre 2017 -, per effetto della quale veniva disposta la revoca del beneficio sospensivo concesso Orlando Sergio Spuria, ai sensi dell'art. 168 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez., 1, n. 15856 del 11/02/2014, Jadid
Sez., 1, n. 2141 del 20/12/2011, M.
259600 - 01; Sez., 1, n. 2141 del 20/12/2011, M., Rv.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPURIA ORLANDO SERGIO nato a MESSINA il 01/04/1978 avverso l'ordinanza del 07/10/2024 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Messina il 30 dicembre 2024, con cui veniva disposta la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Orlando Sergio Spuria con sentenza del Tribunale di Roma del 22 maggio 2018, divenuta irrevocabile il 18 settembre 2018, per effetto della condanna alla pena di un anno di reclusione riportata dal ricorrente per il reato di cui all'art. 476 cod. pen., deliberata con la sentenza irrevocabile del Tribunale di Messina del 18 giugno 2020. Ritenuto che, nel caso di specie, è incontroverso che la sentenza emessa, per ultimo, è quella pronunciata dal Tribunale di Messina il 18 giugno 2020, divenuta irrevocabile il 15 dicembre 2022 - con cui Orlando Sergio Spuria era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, per il reato di cui all'art. 476 cod. pen., commesso il 26 settembre 2017 -, per effetto della quale veniva disposta la revoca del beneficio sospensivo concesso Orlando Sergio Spuria, ai sensi dell'art. 168 cod. pen.

Ritenuto che, ricostruita in questi termini la sequenza procedimentale culminata nel provvedimento impugnato, è il Tribunale di Messina, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., a doversi ritenere competente in ordine all'istanza di applicazione della disciplina della sospensione condizionale della pena concessa al ricorrente con sentenza del Tribunale di Roma del 22 maggio 2018, in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte (tra le altre, Sez., 1, n. 15856 del 11/02/2014, Jadid, Rv. 259600 - 01; Sez., 1, n. 2141 del 20/12/2011, M., Rv. 251684 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Orlando Sergio Spuria deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno