Cassation court dismisses appeal against recidivism conviction, ruling discretionary sentencing balances are not reviewable unless arbitrary.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Paolo Lovreglio inadmissible, upholding his conviction for recidivism with a one-year sentence. The prosecution argued that investigative evidence was univocally unfavorable, while the defense challenged the discretionary weighing of personal refractoriness as arbitrary. The court ruled that such discretionary sentencing balances fall outside cassation review unless they result in illogical outcomes or pure arbitrariness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011; Art. 616 cod. proc. pen.: Discretionary judicial balances regarding the comparison of opposing circumstances escape cassation review unless they constitute the result of arbitrary or illogical valuation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOVREGLIO PAOLO nato a BARI il 13/05/1982 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 4 giugno 2024, con la quale la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con cui Paolo Lovreglio era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Corato e Andria il 24 giugno 2016. Ritenuto che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti dal personale dalle Forze dell'ordine, peraltro non contestate nella loro consistenza materiale, risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione processuale di Paolo Lovreglio.
Ritenuto che il giudizio di comparazione circostanziale censurato teneva conto della personalità "particolarmente refrattaria alle regole" di Paolo Lovreglio, che imponeva il riconoscimento della recidiva e che, in ogni caso, tale bilanciamento può essere censurato in sede di legittimità solo laddove costituisca il risultato di un valutazione dosimetrica arbitraria o illogica e non anche quando la soluzione adottata rappresenti l'espressione del potere discrezionale del giudice di merito, atteso che, come affermato da questa Corte, le statuizioni «relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione [...}» (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Paolo Lovreglio deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il