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Ordinanza — n. 24256/2025 — snpen Generato dall'IA

Continuance claim dismissed due to lack of criminal plan unity and behavioral homogeneity among heterogeneous offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24256/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the request for continuance of punishment. The appellant argued for a unified criminal plan, but the court found the offenses were too heterogeneous and lacked the necessary temporal and behavioral contiguity. Consequently, the court ruled that the statutory requirements for continuance were not met, leading to the dismissal of the claim.

Regesto Legislator

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Art. 81, second comma, cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: The recognition of continuance requires a verified unity of criminal intent and behavioral homogeneity; mere association with organized crime is insufficient without concrete evidence of a single deliberative moment and programmed execution.

Parole chiave

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continuzione penale omogeneità reati piano criminale unico associazione mafiosa contiguità spazio-temporale disegno criminoso inammissibilità ricorso criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 81, second comma, cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, l'atto di impugnazione proposto da Pasquale Di Lauro deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, l'atto di impugnazione proposto da Pasquale Di Lauro deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LAURO PASQUALE nato a NAPOLI il 06/09/1975 avverso l'ordinanza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 10 febbraio 2025, con la quale la Corte di appello di Napoli rigettava la richiesta avanzata da Pasquale Di Lauro, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili indicate nei punti 1, 2, 3, 4 e 5 del provvedimento censurato. Ritenuto che i reati presupposti non risultano omogenei sul piano esecutivo e non sono riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione, dovendosi richiamare, in linea con quanto evidenziato a pagina 2 della decisione censurata, il «lungo lasso di tempo intercorso tra le varie condotte, la sola parziale omogeneità dei reati e l'assenza di elementi che permettano di ricondurli ad un unico disegno criminoso [...]».

Ritenuto che, laddove il vincolo della continuazione sia invocato in relazione a una pluralità di reati, collegati a un'organizzazione mafiosa, come per Pasquale Di Lauro, occorre «una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569 - 01).

Ritenuto, pertanto, che le connotazioni di eterogeneità comportamentale proprie dei reati di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 del provvedimento censurato rendono inapplicabile il regime invocato, alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01). Per queste ragioni, l'atto di impugnazione proposto da Pasquale Di Lauro deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis