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Ordinanza — n. 24255/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against GIP sentencing in private prosecution for lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24255/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Guido Saraò's appeal against the GIP's sentencing in a private prosecution case inadmissible. The defense argued against the three-year-six-month prison term, but the court found their censure lacked specificity regarding the evidence and legal qualification. The ruling emphasized that the GIP correctly applied Article 444 of the Code of Criminal Procedure and adequately reviewed the probative record before imposing the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; In private prosecution cases, the investigating judge must verify the accuracy of legal aspects and the appropriateness of the requested penalty, and appeals lacking specific grounds regarding the evidence or legal qualification are inadmissible.

Parole chiave

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private prosecution investigating judge sentencing review inadmissible appeal procedural censure mandato d'arresto diritto di essere arrestato pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza dell'Il febbraio 2025, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina applicava, ex art. 444 cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 444 cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza dell'Il febbraio 2025, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina applicava, ex art. 444 cod. proc. pen., a Guido Saraò la pena di tre anni e sei mesi reclusione, per i reati di cui ai capi A, B e C, commessi a Messina il 18 maggio 2024.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, Messina, Rv. 212438 - 01
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARAO GUIDO natg a MILAZZO il 13/12/2005 avverso la sentenza del 11/02/2025 del GIP TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza dell'Il febbraio 2025, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina applicava, ex art. 444 cod. proc. pen., a Guido Saraò la pena di tre anni e sei mesi reclusione, per i reati di cui ai capi A, B e C, commessi a Messina il 18 maggio 2024. Ritenuto che, nelle ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.

Ritenuto che, tenuto conto di questi parametri, le censure difensive prospettate appaiono prive di specificità e manifestamente infondate, in ragione del fatto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, oltre a qualificare correttamente i fatti di reato contestati a Guido Saraò ai capi A, B e C, si soffermava in termini congrui sull'univocità del compendio probatorio che era stato acquisito nei suoi confronti, richiamando il verbale di arresto in flagranza di reato eseguito il 18 maggio 2024. Ritenuto che il percorso argomentativo seguito dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., risulta pienamente adeguato ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez.

U, n. 3 del 25/11/1998, Messina, Rv. 212438 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Guido Saraò deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il