Italian court dismisses appeal claiming criminal continuity due to lack of premeditation and heterogeneity of offenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Aprea inadmissible, rejecting his request for criminal continuity. The appellate court found the alleged offenses were heterogeneous in execution, location, and timing, lacking the necessary premeditation for continuity. Consequently, the court ruled that repeated crimes do not constitute a criminal lifestyle program but rather fall under separate sentencing parameters like recidivism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 671, cod. proc. pen.: Criminal continuity requires homogeneous offenses with premeditation; heterogeneous acts committed over time constitute separate crimes subject to recidivism rather than continuity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APREA SALVATORE nato a NAPOLI il 22/01/1975 avverso l'ordinanza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 10 gennaio 2025, con la quale la Corte di appello di Napoli rigettava la richiesta avanzata da Salvatore Aprea, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili indicate nei punti 1, 2 e 3 del provvedimento censurato. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee e non erano riconducibili a una preordinazione, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva dei delitti commessi da Aprea, dei luoghi di commissione dei comportamenti criminosi e del significativo lasso di tempo intercorso tra ciascuno di loro; connotazioni, queste, che impedivano di ritenere dimostrata l'originaria progettazione delle condotte illecite oggetto di vaglio esecutivo (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01;
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di Salvatore Aprea, venendo sanzionata da fattispecie differenti, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 -01;
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Salvatore Aprea deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis