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Ordinanza — n. 24253/2025 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for inadmissibility as it challenges merits already correctly reviewed by the supervision court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24253/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Angelo Montelli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Montelli challenged the supervision court's decision to revoke his community service probation due to repeated violations of his treatment program. The Court ruled that the appeal did not identify specific aspects for review but sought a new evaluation of merits already correctly assessed by the lower court based on documented behavioral violations.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals against supervision court decisions revoking community service probation are inadmissible if they merely seek a new evaluation of merits already correctly reviewed, as the lower court's judgment on behavioral violations stands.

Parole chiave

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community service probation supervision court appeal inadmissible appeal treatment program violations prevention special purpose revoca di prestazioni sociali ricollocamento in un istituto revisione delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio
Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornero
Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornero, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTELLI ANGELO nato a TORINO il 09/05/1974 avverso l'ordinanza del 28/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 28 gennaio 2025, con cui il Tribunale di sorveglianza di Torino disponeva la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso ad Angelo Montelli, con efficacia ex tunc, che non si riteneva sostituibile con la detenzione domiciliare. Ritenuto che il ricorso di Montelli non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, che appaiono correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Torino.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino ha valutato adeguatamente gli elementi informativi acquisiti, formulando un giudizio congruo e privo di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziando che Montelli, in più occasioni, aveva posto in essere comportamenti violativi del programma trattamentale, segnalati, con nota del 13 dicembre 2024, dalla Stazione dei Carabinieri di San Salvatore Monferrato, che, in alcuni casi, avevano richiesto l'intervento degli operatori di polizia. Ritenuto che le ripetute violazioni delle prescrizioni connesse al beneficio penitenziario in questione imponevano di ritenere l'affidamento in prova al servizio sociale concesso a Montelli inidoneo ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio, Rv. 248376 - 01;

Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornero, Rv. 217706 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Angelo Montelli deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci