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Ordinanza — n. 24252/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of motivation and failure to prove exemption under Art. 131-bis. The court upholds the conviction for illegal possession of firearms. The appeal is rejected because the lower court's reasoning was sufficient and the facts were clear. The court ruled that the appellant's claim for exemption was not supported by the evidence. The decision emphasizes the strict application of criminal law principles. The appeal is declared inadmissible and costs are assigned to the appellant. The court maintains the original conviction without further review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24252/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Antonino Bagnato inadmissible, upholding the second-instance conviction for illegal possession of firearms. The appellant argued the lower court's decision lacked sufficient motivation, but the court found the evidence univocally pointed to guilt, including the possession of 28 bullets at his parents' home. The court ruled that the lower court's evaluation of the facts and the rejection of the claimed exemption were legally sound and required no further review.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging a criminal judgment for lack of motivation is inadmissible if the lower court's reasoning sufficiently addresses the facts and legal exemptions, thereby excluding the need for a substantive re-examination in the cassation phase.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of motivation illegal possession of firearms exemption from penalty criminal procedure code second instance judgment cassation review violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Antonino Bagnato deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 131- bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Antonino Bagnato deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAGNATO ANTONINO nato a MESSINA il 04/02/1984 avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 14 febbraio 2025, con cui la Corte di appello di Messina confermava la decisione impugnata, che aveva condannato Antonino Bagnato alla pena di otto mesi, dieci giorni di reclusione e 100,00 euro di reclusione per i reati di cui ai capi A e B, accertati a Messina 1'11 luglio 2018. Ritenuto che il ricorso in esame, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale riguardante Antonino Bagnato, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Messina nel pieno rispetto delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01).

Ritenuto che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti 1'11 luglio 2018, nell'immediatezza dei fatti, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di Antonino Bagnato, essendo incontroverso che l'imputato deteneva, presso l'abitazione dei genitori, l'armamento militare costituito da 28 proiettili calibro 9 parabellum. Ritenuto che il trattamento sanzionatorio irrogato, anche tenuto conto del precedente citato nella decisione censurata, per cui Bagnato era stato condannato il 19 maggio 2020, discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati e che tale percorso argomentativo è idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di ulteriori valutazioni, l'esimente invocata, non potendosi ipotizzare, per la natura e le modalità di concretizzazione delle condotte illecite del ricorrente, la particolare tenuità dell'offesa presupposta dall'art. 131- bis cod. pen. (Sez.

U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Antonino Bagnato deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5