Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24251/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as inadmissible for attempting to re-evaluate merits already decided by lower tribunal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24251/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Antimo Puca inadmissible, rejecting his attempt to re-evaluate the merits of his early release request. The lower tribunal had correctly assessed disciplinary sanctions from 2021 and 2023 as evidence of inadequate critical review progress, which negatively impacted the relevant detention periods. The Court upheld this decision, citing established jurisprudence that severe disciplinary conduct can extend its negative effect to adjacent semesters.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when it does not identify specific aspects of the contested decision for review but instead seeks a new evaluation of merits already properly assessed by the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
early release appeal inadmissible appeal disciplinary sanctions detention periods critical review progress riesame dell'entità pena ammonizione sanzione disciplinare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Antinno Puca deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si determina in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Antinno Puca deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si determina in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, dep. 13/01/2012, Palannara
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUCA ANTIMO nato a SANT'ANTIMO il 03/05/1966 avverso l'ordinanza del 29/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 29 gennaio 2025, con cui il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava parzialmente l'istanza di concessione della liberazione anticipata presentata da Antimo Puca, relativamente alle frazioni detentive comprese tra il 9 giugno 2021 e il 9 dicembre 2022 e tra il 9 giugno 2023 e il 9 giugno 2024. Ritenuto che il ricorso di Antimo Puca, articolato in un'unica doglianza, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Ancona.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Ancona valutava correttamente il compendio informativo, evidenziando che al ricorrente, nelle date del 16 gennaio 2021, dell'8 marzo 2022 e del 14 marzo 2023, venivano irrogate sanzioni disciplinari che attestavano l'inadeguatezza del percorso di revisione critica avviato durante l'esecuzione della pena carceraria. Ritenuto che la gravità delle infrazioni disciplinari di Antimo Puca esplica i suoi effetti sulle frazioni semestrali in esame, pur non essendo del tutto coincidenti cronologicamente, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui «la valutazione della condotta del detenuto, da frazionare normalmente per ciascun semestre, ben può estendersi in negativo anche ai semestri contigui, quando il condannato abbia posto in essere un comportamento particolarmente grave [...]» (Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, dep. 13/01/2012, Palannara, Rv. 251677 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Antinno Puca deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si determina in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci