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Ordinanza — n. 24250/2025 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for inadmissibility as it improperly challenges the court's assessment of future criminal conduct affecting past sentence fractions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24250/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Francesco Martino inadmissible, rejecting his attempt to re-evaluate the merits of his early release request. The lower court had correctly assessed that Martino's subsequent crimes in 2016 and 2020 negatively impacted the contested sentence fractions due to their gravity and repetition. Consequently, the appeal was dismissed, and Martino was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal against a surveillance tribunal's order denying early release is inadmissible if it seeks a new substantive evaluation of the prisoner's conduct, which must be assessed based on the entire criminal record including subsequent offenses.

Parole chiave

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early release appeal inadmissible appeal subsequent criminal conduct surveillance tribunal procedural costs remissione della pena abbandono del procedimento penale traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso di Francesco Martino deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso di Francesco Martino deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, Palamara
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO FRANCESCO nato a CROTONE il 08/09/1991 avverso l'ordinanza del 21/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso presentato avverso l'ordinanza del 21 novembre 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro rigettava l'istanza di concessione della liberazione anticipata presentata da Francesco Martino per le frazioni detentive semestrali comprese tra il 17 gennaio 2014 e il 17 gennaio 2025. Ritenuto che il ricorso di Martino, articolato in un'unica doglianza, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata, che appaiono correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro valutava correttamente il compendio informativo acquisito, evidenziando che Francesco Martino, in epoca successiva alle frazioni detentive controverse, il 4 febbraio 2016 commetteva il reato di detenzione abusiva di munizioni e il 20 ottobre 2020 veniva condannato per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.). Ritenuto che la gravità e la reiterazione delle condotte illecite di Francesco Martino esplica i suoi effetti sulle frazioni semestrali in oggetto, pur essendo cronologicamente successive, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui «la valutazione della condotta del detenuto, da frazionare normalmente per ciascun semestre, ben può estendersi in negativo anche ai semestri contigui, quando il condannato abbia posto in essere un comportamento particolarmente grave [...]» (Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, dep. 13/01/2012, Palamara, Rv. 251677 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso di Francesco Martino deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci