Court dismisses appeal against probation revocation, citing three-year ban on alternative measures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Manuel Torino inadmissible, rejecting his attempt to re-evaluate the merits of his probation application. The lower court had previously revoked his probation due to a prior revocation within the last three years, a fact the Court confirmed applies broadly to all proceedings. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354; The three-year prohibition on granting alternative measures following a revocation of probation has general validity and extends to all execution proceedings, not just the one where the revocation occurred.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORINO MANUEL nato a GENOVA il 15/05/1984 avverso l'ordinanza del 30/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso avverso il provvedimento del 30 gennaio 2025, con cui il Tribunale di sorveglianza di Genova dichiarava inammissibile l'istanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale presentata da Manuel Torino, in relazione alla pena detentiva che doveva scontare. Ritenuto che il ricorso di Torino non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, che appaiono correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Genova.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Genova dichiarava inammissibile l'istanza di applicazione della misura alternativa alla detenzione controversa in ragione del fatto che lo stesso Tribunale, nel triennio precedente, aveva disposto la revoca di un analogo beneficio penitenziario, ai sensi dell'art. 58-quater Ord. pen. Ritenuto, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte, che: «Il divieto previsto dall'art. 58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, di concessione di misure alternative alla detenzione nei tre anni successivi al provvedimento di revoca dell'affidamento in prova, della semilibertà o della detenzione domiciliare non è circoscritto al procedimento esecutivo nel cui ambito è intervenuta la revoca, ma ha portata generale e validità estesa anche ad altri e diversi procedimenti esecutivi» (Sez. 1, n. 14860 del 19/02/2020, Grassano, Rv. 279123 - 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Manuel Torino deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i