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Ordinanza — n. 24248/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal claiming criminal continuity due to lack of premeditation and heterogeneity of acts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24248/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal by Emanuele Gallaro inadmissible, rejecting his request to recognize criminal continuity under Articles 81 and 671 of the Code of Criminal Procedure. The Tribunal found the alleged offenses were heterogeneous in time and space, lacking the necessary preordination required for continuity. Consequently, the court ruled that the defendant's repeated crimes constituted recidivism rather than a continuous criminal program.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 671, cod. proc. pen.: Criminal continuity requires a preordained plan linking heterogeneous acts; mere repetition of different crimes constitutes recidivism, not continuity.

Parole chiave

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criminal continuity preordination requirement heterogeneous acts recidivism distinction Article 81 Code Article 671 Code inadmissible appeal recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
Art. 671, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv.
Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLARO EMANUELE nato a SIRACUSA il 29/02/1996 avverso l'ordinanza del 17/01/2025 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 17 gennaio 2005, con cui il Tribunale di Messina rigettava la richiesta avanzata da Emanuele Gallaro, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee e non erano riconducibili ad alcuna preordinazione, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi di Gallaro, che si concretizzavano «in contesti spaziali e temporali differenti [...] e con modalità del tutto eterogenee [...]»; connotazioni, queste, che impedivano di ritenere dimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio esecutivo (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01;

Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di Emanuele Gallaro, venendo sanzionata da fattispecie differenti, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 -01;

Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Emanuele Gallaro deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de