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Ordinanza — n. 24247/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding conditional sentence revocation due to late civil compensation payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24247/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's revocation of the conditional sentence. The appellant failed to meet the civil compensation obligation within the legally prescribed timeframe, and subsequent payment was deemed too late to restore the suspended benefit. Consequently, the court ruled that the delay rendered the late performance ineffective for extinguishing the underlying debt.

Regesto Legislator

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Art. 166 c.p.; Art. 167 c.p.: When a conditional sentence is revoked due to failure to fulfill a civil compensation obligation within the statutory deadline, subsequent payment does not restore the suspended benefit unless impossibility of performance is proven.

Parole chiave

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conditional sentence revocation civil compensation obligation statutory deadline compliance late performance ineffectiveness suspended sentence restoration tardivo pagamento delle spese dilazione di pagamento pagamento degli arretrati

Disposizioni normative citate

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Art. 166 c.p.
Art. 167 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 40041 del 18/06/2019, Peron
Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023, Lattanzi
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOTARO FILA ALESSIA nato a LECCE il 02/03/1979 avverso l'ordinanza del 13/02/2025 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 13 febbraio 2025, con cui il Tribunale di Lecce disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena concessa ad Alessia Totaro Fila - con sentenza irrevocabile emessa dallo stesso Tribunale il 13 febbraio 2020 - per non avere adempiuto all'obbligo al quale il beneficio era subordinato, costituito dal pagamento della somma liquidata alla parte civile, Franco D'Agostini Damiani. Ritenuto, in proposito, che: «Il giudice che intenda subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno (nella specie, al pagamento della provvisionale stabilita) ha l'obbligo di valutare le reali condizioni economiche del condannato in ogni caso e, ancor di più, quando vi sia un accenno di prova dell'incapacità di questo di sopportare l'onere del pagamento risarcitorio» (Sez. 5, n. 40041 del 18/06/2019, Peron, Rv. 277604 - 01).

Ritenuto, al contempo, che: «In tema di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il mancato adempimento dello stesso nel termine entro cui l'imputato è tenuto a provvedervi determina la revoca, "ex iure", del beneficio, non rilevando le vicende dell'obbligazione civile successive al decorso di tale termine, salva la sopravvenuta impossibilità di adempiere» (Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023, Lattanzi, Rv. 285245 - 01). Ritenuto, infine, che, secondo quanto dedotto dalla stessa ricorrente, l'adempimento dell'obbligo risarcitorio, oltre a non essere adeguatamente documentato, è avvenuto in epoca successiva alla revoca del beneficio sospensivo, con la conseguenza che l'adempimento, per la sua tardività, è inidonea a determinare l'estinzione dell'obbligo risarcitorio presupposto.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Alessia Totaro Fila deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec