Italian court dismisses appeal claiming criminal continuance due to lack of premeditation and crime homogeneity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Gianluca Parisi inadmissible, upholding the lower court's rejection of his request for criminal continuance. Parisi argued that his crimes were premeditated and continuous, but the court found the offenses heterogeneous in nature, location, and timing, lacking the necessary preordination. Consequently, the court ruled that his repeated offenses constituted recidivism rather than a single continuous criminal project.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, second comma, cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: The court rejects the claim of criminal continuance when offenses differ in nature, location, and timing, demonstrating a lack of original premeditation and distinguishing recidivism from a unified criminal program.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARISI GIANLUCA nato a GELA il 08/03/1983 avverso l'ordinanza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 12 dicembre 2024, con la quale la Corte di appello di Caltanissetta rigettava la richiesta avanzata da Gianluca Parisi, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili indicate nei punti 1, 2, 4, 5, 6 e 8 del provvedimento censurato. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee e non erano riconducibili a una preordinazione, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva dei delitti commessi da Parisi, dei luoghi di commissione dei comportamenti criminosi e del significativo «lasso di tempo intercorso tra ciascuno di detti [...]»; connotazioni, queste, che impedivano di ritenere dimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio esecutivo (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01;
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di Gianluca Parisi, venendo sanzionata da fattispecie differenti, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 -01;
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Gianluca Parisi deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec