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Ordinanza — n. 24242/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to unproven lack of motivation and failure to meet statutory mitigation requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24242/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Romeo Filippo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the lower court's decision sufficiently motivated and noted that the evidence against Romeo regarding the unregistered firearm was unambiguous. Consequently, the court rejected Romeo's request for generic mitigation under Article 62-bis of the Penal Code, as the factual prerequisites for such leniency were not met.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal based on alleged lack of motivation is inadmissible if the lower court's reasoning is sufficient, and generic mitigation cannot be granted when the specific factual prerequisites required by law are not established.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of motivation generic mitigation Article 62-bis criminal procedure porto abusivo di armi arma personale infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62-bis cod. pen.
Ritenuto che, nel caso di specie, non ricorrevano i presupposti per concedere al ricorrente le attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod.
Art. 360 cod. proc. pen.
art. 62-bis cod. pen
Ritenuto che, nel caso di specie, non ricorrevano i presupposti per concedere al ricorrente le attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMEO FILIPPO nato a PLATI il 15/05/1950 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 2 luglio 2024, con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la decisione impugnata, con cui Filippo Romeo era stato condannato alla pena di due anni, undici mesi di reclusione e 670,00 euro di multa, per i reati di cui ai capi A, E e G, accertati a Platì I'll dicembre 2020. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in un due correlate doglianze, postulando indimostrate carenze motivazionali della decisione impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Reggio Calabria nel pieno rispetto delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01).

Ritenuto che il compendio probatorio, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti Carabinieri della Stazione di Platì, I'll dicembre 2020, risultava univocamente orientato contro Filippo Romeo, che non spiegava le ragioni per cui era in possesso del fucile da caccia calibro 36 privo di punzonatura e del relativo munizionamento, sequestrati presso un casolare del ricorrente, ubicato a Platì, in Contrada Fontana n.

1. Ritenuto che, nel caso di specie, non ricorrevano i presupposti per concedere al ricorrente le attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., che, com'è noto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che lo connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, correttamente non riscontrate con riferimento alla posizione processuale dell'imputata (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Filippo Romeo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec