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Ordinanza — n. 24241/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against recidivism conviction for violating residence obligation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24241/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for violating a residence obligation. The appellant argued for a review of the sentencing regarding recidivism, but the appellate court had already thoroughly examined the evidence and the specific prior offense. The court rejected the claim because the factual findings regarding the violation and the social danger were clearly supported by the investigation and prior case law.

Regesto Legislator

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Art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2025; Violation of residence obligation constitutes a specific recidivism offense; appeals challenging the application of recidivism rules are inadmissible if the lower court correctly assessed the evidence and social danger.

Parole chiave

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recidivism application residence obligation violation appeal inadmissibility social danger assessment specific recidivism recidiva nell'infrazione ripetute violazioni del diritto degli stranieri procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2025
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 12 dicembre 2024, con cui la Corte di appello di Catania confermava la decisione impugnata, che aveva condannato Salvatore Quattrocchi alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUATTROCCHI SALVATORE nato a SIRACUSA il 07/10/1985 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 12 dicembre 2024, con cui la Corte di appello di Catania confermava la decisione impugnata, che aveva condannato Salvatore Quattrocchi alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2025, commesso a Siracusa il 7 febbraio 2017. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo dell'applicazione della recidiva, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Catania nel pieno rispetto delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01).

Ritenuto che il compendio probatorio, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti nell'immediatezza dei fatti, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di Salvatore Quattrocchi, essendo incontroverse le violazioni delle prescrizioni impostegli con il decreto applicativo della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, emesso dal Tribunale di Siracusa il 5 settembre 2016. Ritenuto che la Corte territoriale evidenziava correttamente che l'elevata pericolosità sociale di Salvatore Quattrocchi giustificava l'applicazione della recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale, oggetto di contestazione, anche alla luce del precedente specifico del 22 agosto 2015, espressamente richiamato nella decisione censurata.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Salvatore Quattrocchi deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis