Cassation court dismisses appeal for lack of motivation and prescriptive suspension, upholding arrest sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Damiano Carrano inadmissible, rejecting his claim of unmotivated sentencing and the defense of prescription. The court found the lower court's reasoning sufficient to exclude the mitigating circumstance of minor offense and noted that the prescriptive suspension under Article 159 of the Penal Code applied to the case. Consequently, the appeal was dismissed, and Carrano was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 650 cod. pen.; Art. 159 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The Court of Cassation rejects an appeal based on lack of motivation when the lower court's reasoning adequately excludes statutory mitigating circumstances and applies the prescriptive suspension to the specific case facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRANO DAMIANO nato a CORIGLIANO CALABRO il 05/03/1974 avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 27 gennaio 2025, con cui la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione impugnata, che aveva condannato Damiano Carrano alla pena di un mese di arresto per il reato di cui all'art. 650 cod. pen., accertato a Cassano allo Ionio il 30 novembre 2018. Ritenuto che il ricorso in esame, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale riguardante Damiano Carrano, anche ai fini dell'applicazione della prescrizione invocata dal suo difensore.
Ritenuto che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti il 30 novembre 2018 nell'immediatezza dei fatti, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di Damiano Carrano, essendo incontroverso che l'imputato, al momento del controllo, non portava con sé la carta precettiva, nonostante la sua condizione di sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, in violazione dell'art. 650 cod. pen. Ritenuto che la pena irrogata a Damiano Carrano discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti e tale percorso argomentativo deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di ulteriori valutazioni, l'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., non potendosi ipotizzare, anche tenuto conto della natura e delle modalità di concretizzazione della condotta illecita del ricorrente, la particolare tenuità dell'offesa presupposta dallo stesso art. 131-bis (tra le altre, Sez.
U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). Ritenuto che non risultano decorsi i termini prescrizionali invocati, dovendosi applicare al caso di specie la sospensione di cui all'art. 159, secondo comma, cod. pen., applicabile nel vigore, sul punto, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Damiano Carrano deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci