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Ordinanza — n. 24239/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24239/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24239/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLE GIORGIO nato a SONDRIO il 07/11/1950 avverso l'ordinanza del 19/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; L'impugnazione in esame è stata proposta personalmente da Giorgio Valle e sottoscritta il 27 novembre 2024. Osserva il Collegio che sia la notifica del provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, che è la data di entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24239/2025 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 - 01). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla stessa legge n. 103 del 2017. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giorgio Valle deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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diritto a un difensore spese di difesa protezione della personalità caso di rigore personale assicurazione di protezione giuridica asserzione difendibile
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLE GIORGIO nato a SONDRIO il 07/11/1950 avverso l'ordinanza del 19/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'impugnazione in esame è stata proposta personalmente da Giorgio Valle e sottoscritta il 27 novembre 2024. Osserva il Collegio che sia la notifica del provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, che è la data di entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 - 01). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla stessa legge n. 103 del 2017. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giorgio Valle deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 g