Cassation dismissed appeal on recidivism and sentencing balance under Italian Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for recidivism and sentencing. The appellant argued that the appellate judge should not have applied recidivism ex officio without specific grounds, but the court ruled this power is limited to specific statutory exceptions. Furthermore, the court rejected the claim that general mitigating factors should outweigh the aggravated penalty for repeated offenses within five years.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 597, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 99, comma 4, cod. pen.: The appellate judge cannot apply recidivism ex officio absent specific statutory grounds, and general mitigating circumstances cannot prevail over reiterated recidivism within five years.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIERANUNZI DAVIDE nato a ROMA il 12/03/1985 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Pieranunzi Davide era stato condannato per il reato di cui agli artt.477 e 482 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che «il giudice di appello non può escludere la recidiva riconosciuta in primo grado in assenza di uno specifico motivo di appello dell'imputato, trattandosi di un'ipotesi non prevista dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che individua in modo tassativo il potere di intervenire di ufficio sulla pena» (Sez. 3 n. 25806 del 11/05/2022, Vitale, Rv. 283470;
Sez. 2, n. 47025 del 03/10/2013, Cogotti, Rv. 257752); che, peraltro, la recidiva, anche se già applicata all'imputato in un precedente processo per altri fatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, può essere nuovamente applicata; - che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che, nel bilanciamento tra le attenuanti generiche e la recidiva reiterata infraquinquennale, opera il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., previsto dall'art. 69, comma 4, cod. pen.; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il President