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Ordinanza — n. 24233/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds; lack of specific legal arguments and proper references to lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24233/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to the generic nature of the submitted grounds. The appellant, Zaccagnini Giancarlo, challenged a conviction for theft but failed to articulate specific legal reasons or reference the lower court's motivation. The court ruled that the first-instance judges provided adequate reasoning regarding the lack of non-prosecution causes and the requirements for sentencing mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 624 c.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 62 c.p.: A cassation appeal must contain specific legal grounds and precise references to the contested decision's reasoning; generic appeals lacking these elements are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds requirement specific legal reasoning reference to lower court procedural defect appeal motivi di cassazione carenza di sostanza economica ristrettezza finanziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 624 c.p.
Art. 131-bis c.p.
Art. 62 c.p.
pen.; che la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18013 del 5/02/2019, Loussaief
Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio
Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZACCAGNINI GIANCARLO nato a MONTEROTONDO il 27/05/1994 avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Perugia ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Zaccagnini Giancarlo era stato condannato per il reato di cui all'art.624 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che entrambi i motivi di ricorso sono intrinsecamente generici, in quanto privi di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, in ogni caso, i giudici di merito hanno reso una motivazione adeguata e priva di vizi logici in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.; che la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res (Sez. 3, n. 18013 del 5/02/2019, Loussaief, Rv. 275950;

Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio, Rv. 271695); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente