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Ordinanza — n. 24232/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24232/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24232/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLONNA ANGELICA nato a TERNI il 13/03/1994 avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Perugia ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Colonna Angelica era stata condannata per il reato di cui all'art. 610 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; che l'avv. Mara Provantini ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di assolvere l'imputata o, in subordine, di rideterminare la pena con «concessione dei benefici di legge»; - che l'unico motivo è inammissibile, atteso che la ricorrente ha articolato alcune generiche censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

Regesto Legislator

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art. 610 cod. pen; Ordinanza — n. 24232/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 610 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; che l'avv. Mara Provantini ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di assolvere l'imputata o, in subordine, di rideterminare la pena con «concessione dei benefici di legge»; - che l'unico motivo è inammissibile, atteso che la ricorrente ha articolato alcune generiche censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

Parole chiave

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azione penale privata sanzioni penali reati violenti violenza carnale qualificata violenza domestica pena privativa della libertà

Disposizioni normative citate

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art. 610 cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Perugia ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Colonna Angelica era stata condannata per il reato di cui all'art. 610 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLONNA ANGELICA nato a TERNI il 13/03/1994 avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Perugia ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Colonna Angelica era stata condannata per il reato di cui all'art. 610 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; che l'avv. Mara Provantini ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di assolvere l'imputata o, in subordine, di rideterminare la pena con «concessione dei benefici di legge»; - che l'unico motivo è inammissibile, atteso che la ricorrente ha articolato alcune generiche censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che va ribadito come «l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizione processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il