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Ordinanza — n. 24231/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity as it merely reiterates prior grievances without new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24231/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground lacked specificity and merely repeated grievances already addressed in the lower court's decision. The appellant, Serpa Giorgio, challenged his conviction for multiple crimes under Article 624-bis of the Penal Code, but his arguments were found to be identical to those previously rejected. Consequently, the court ruled that the appeal failed to confront the contested points with new reasoning or evidence, necessitating dismissal and the payment of procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 363-bis, comma 1, lett. b) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and merely reiterate grievances already disallowed by the lower court without presenting new arguments or confronting the contested points.

Parole chiave

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lack of specificity reiterative grievances inadmissible appeal procedural costs cassation grounds risarcimento per atto illecito altri capi d'accusa risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 363-bis, comma 1, lett. b) c.p.p.
art. 624-bis cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma - per quanto qui di interesse - ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Serpa Giorgio era stato condannato per avere commesso più reati di cui all'art. 624-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERPA GIORGIO nato a ANZIO il 31/01/1960 avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma - per quanto qui di interesse - ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Serpa Giorgio era stato condannato per avere commesso più reati di cui all'art. 624-bis cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 3 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 giugno 2025 Il Consigliere