Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24230/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity as it merely reiterates prior grievances without new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24230/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground lacked specificity and merely repeated grievances already addressed in the lower court's judgment. The appellant, Luigi Pisano, challenged a conviction for offenses under Articles 497-bis and 640 of the Penal Code, but failed to present distinct arguments. Consequently, the court ruled that the appeal was insufficient to warrant further review and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and merely repeat grievances already fully examined and decided upon in the contested judgment without presenting new arguments or legal issues.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility lack of specificity grounds reiteration of prior grievances procedural costs award Article 364 c.p.p. ricorso per cassazione inchiesta per falsità atti motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISANO LUIGI nato a SAN SEVERO il 10/11/1948 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Pisano Luigi era stato condannato per i reati di cui agli artt. 497-bis e 640 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 1 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente