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Ordinanza — n. 24229/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late oral hearing request exceeding statutory fifteen-day deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24229/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, convicted of aggravated theft, requested an oral hearing but submitted this request on June 12, 2024, well beyond the fifteen-day deadline required by law before the scheduled court date. The court rejected the argument that the appellant's status as a free person in the lower court judgment constituted a material error causing prejudice, ruling instead that the procedural defect was fatal to the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 23-bis d.lgs. 137/2020; Art. 600 c.p.p.: A request for oral hearing must be filed within fifteen days prior to the session; late submissions are inadmissible regardless of the appellant's detention status or any material errors in the lower judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal oral hearing deadline fifteen day rule material error prejudice procedural defect ritardo ingiustificato dell'azione penale rinvio del dibattimento indennizzo per detenzione ingiustificata

Disposizioni normative citate

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Art. 23-bis d.lgs. 137/2020
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOLFI ROCCO GIUSEPPE nato a AVIGLIANO il 26/04/1965 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Perugia - per quanto qui di interesse - ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Stolfi Rocco Giuseppe era stato condannato per il reato di furto aggravato; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, anche se si volesse "interpretare" la richiesta dell'imputato detenuto di presenziare all'udienza come istanza di trattazione orale del giudizio di appello, essa risulterebbe comunque tardiva, atteso che è stata presentata solo il 12 giugno 2024 e, dunque, ben oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza, fissato dall'art. 23-bis decreto-legge n. 137 del 2020; che, di per sé, la circostanza che, nell'intestazione della sentenza, l'imputato venga riportato come libero anziché come detenuto, costituisce mero errore materiale, che non ha comportato alcun concreto pregiudizio all'imputato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente