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Ordinanza — n. 24227/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic merit review and rejects aggravated theft claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24227/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and fines. The appellant argued against a conviction for aggravated theft, claiming the court erred in applying specific aggravating circumstances regarding violence and public exposure. The court rejected these arguments, ruling that the appeal lacked specific factual challenges and that the lower court's reasoning was logically sound and legally correct.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 624-625, cod. pen.: The Court of Cassation's review is limited to verifying the logical structure of the lower court's decision, excluding a substantive re-evaluation of factual findings or the adequacy of the reasoning used to establish conviction.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal generalized merit review aggravated theft violence on things public exposure aggravating reato grave aggravamento della pena furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Art. 624-625, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020
Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020
pen.» (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, Saja, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOIOSO GIUSEPPE nato a SAN GIOVANNI IN FIORE il 24/08/2001 avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Gioioso Giuseppe era stato condannato per il reato di cui agli artt. 624-625, comma 1, n. 2, cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo è inammissibile, atteso che il ricorrente ha articolato alcune generiche censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che va ribadito come «l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizione processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito); - che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che per integrare l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. è sufficiente che il reo abbia usato violenza sulle cose per conseguire l'impossessamento del bene, non essendo invece necessario che il bene danneggiato fosse stato posto a protezione di quello sottratto; - che il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che la polizia giudiziaria era intervenuta quando l'imputato aveva già conseguito il possesso dei beni; che, «in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.» (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, Saja, Rv. 280157); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 giugno 2025 Il Consigliere este